Abrogazione della dichiarazione annuale F-GAS e novità in ambito emissioni in atmosfera per le attività "in deroga" e a "inquinamento scarsamente rilevante"
Abrogazione della Dichiarazione Annuale F-GAS
Il D.P.R. 43/2012 è abrogato dal nuovo provvedimento D.P.R. 146/2018 quindi, già a partire dal 2019, la comunicazione da inoltrare ad ISPRA entro il 31 maggio con le informazioni relative alle emissioni in atmosfera di gas fluorurati delle apparecchiature per l’anno precedente (dichiarazione f-gas) non dovrà essere trasmessa.
Questi dati infatti, a partire dal 24 settembre 2019, verranno comunicati alla banca dati gas fluorurati direttamente dalle imprese certificate o dalle persone fisiche certificate, in occasione del primo intervento utile sull’apparecchiatura di controllo perdite, manutenzione, assistenza, riparazione, smantellamento (e poi in occasione di ogni intervento successivo).
Emissioni in atmosfera: novità per attività "in deroga" e a "inquinamento scarsamente rilevante"
Regione Lombardia ha revisionato la disciplina delle attività cosiddette “in deroga” con D.g.r. 11 dicembre 2018 n. XI/983.
La nuova delibera individua l’elenco delle attività soggette a tale regime autorizzativo (allegato 1), i criteri e le procedure per l’adesione all’autorizzazione generale (allegato 2), i modelli per la trasmissione della domanda di adesione, di modifica e di comunicazione amministrativa (allegati 3A, 3B e 3C).
Si segnalano le seguenti novità:
- nuove attività: medi impianti di combustione industriali, lavorazione materiali lapidei, taglio laser su superfici diverse da carta e tessuti, attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale, lavorazione del vetro.
- estensione della durata dell’autorizzazione da 10 a 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione; tale durata si applica anche ai gestori di attività esistenti
- viene prevista la possibilità di presentare domanda di adesione all’autorizzazione generale per il gestore di uno stabilimento già autorizzato in via ordinaria (art. 269 D.lgs. 152/2006) o AUA per specifiche attività esplicitamente individuate.
- sono state aggiornate le condizioni di esclusione dalla possibilità di avvalersi del regime delle autorizzazioni in deroga in caso di utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360FD,H360Df e H360Fd.
- avvio in modalità sperimentale e non vincolante, a partire dal 2019, della trasmissione dei dati delle analisi alle emissioni in regime di autocontrollo, ove previste, sull’applicativo AIDA 2.0, secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite in accordo con ARPA Lombardia con apposito decreto da parte della competente Struttura della DG Ambiente e Clima. Fino a tale momento, fatta eccezione per le analisi di messa a regime ove previste, i risultati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti e di Controllo.
Regione Lombardia ha inoltre aggiornato l’elenco delle attività di cui all’art. 272, comma 1 del D.lgs. 152/2006 (c.d. “scarsamente rilevanti”) con le seguenti nuove voci:
•p-bis) linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti;
•v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas;
•kk-bis) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
•kk-ter) frantoi di materiali vegetali;
•kk-quater) attività di stampa "3d" e stampa "ink jet";
•kk-quinquies) attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.
Si segnala, inoltre, che è stata modificata la potenza termica nominale per le seguenti voci:
•dd) impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
•ff) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW;
•gg) gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
•ii) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o Gpl ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio.
Alla luce delle nuove disposizioni, i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività “scarsamente rilevanti” non sono più tenuti ad effettuare la comunicazione di messa in esercizio o di avvio dell’attività ai sensi dell’art. 272, comma 1 del D.lgs. 152/2006 in quanto tale comunicazione è stata assorbita dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).