A seguito del recepimento delle Direttive Europee (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983 sono stati modificati due allegati del Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell'11 febbraio 2021 sono state recepite due direttive europee:
- la direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 e
- la direttiva (UE) 2019/983 del 5 giugno 2019
che modificano la direttiva "Cancerogeni" 2004/37/CE del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il recepimento delle direttive europee implica importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 Testo unico di Salute e sicurezza sul lavoro. Sono infatti sostituiti gli Allegati XLII (Elenco di sostanze miscele e processi) e XLIII (Valori limite di esposizione professionale) con quelli contenuti nel DM 11/2/2021.
Le modifiche introdotte sono le seguenti:
All’Allegato XLII “Elenco delle Sostanze, Miscele e processi” vengono aggiunte le voci:
- Lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7)
- Lavorazioni comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8)
L’Allegato XLIII “Valori limite di esposizione professionale” viene modificato come segue:
- agenti chimici che hanno effetti sulla cute: vengono maggiormente differenziati
- inseriti ex novo agenti come Berillio, Acido arsenico, Formaldeide, Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel.
Ne deriva che le aziende nelle quali i lavoratori svolgono attività incluse nell’Allegato XLII, o sono esposti agli agenti chimici aggiunti all’Allegato XLIII, devono approfondire gli aspetti legati all’esposizione a questi agenti cancerogeni nel Documento di Valutazione dei Rischi.