Con l’operatività del SINP, dal 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo per le aziende di comunicare gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza da uno a tre giorni: gli infortuni in franchigia o sotto la soglia di indennizzabilità
Con l’operatività del Sistema Informativo Nazionale – SINP, dal 12 ottobre 2017 scatta l’obbligo per le aziende di comunicare gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza da uno a tre giorni: gli infortuni in franchigia o sotto la soglia di indennizzabilità. Ad oggi non sono state diramate le disposizioni operative sulle modalità di trasmissione della comunicazione e per l’applicazione delle relative sanzioni. In particolare è prevista, per la mancata o tardata trasmissione della denuncia, una sanzione amministrativa nella misura minima di euro 500 e massima di euro 1.800.
Per infortunio in franchigia, o sotto la soglia di indennizzabilità, si intende un evento infortunistico che comporti l’assenza dal lavoro da uno a tre giorni (il giorno dell’evento non si considera mai). Per questi eventi, per i quali non è obbligatoria la trasmissione della denuncia di infortunio, il DLgs. 81/2008 ha previsto l’invio di una apposita comunicazione legata all’avvio del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione – SINP. Poiché l’avvio del SINP è stato spostato al 12 ottobre 2017, anche l’obbligo di comunicazione scatta da questa data.
Cosa è il SINP
Il SINP è una banca dati nella quale devono confluire i dati sintetici degli infortuni che si son o verificati nel settore pubblico e privato. All’interno del settore pubblico sono comprese anche le organizzazioni per le quali non è prevista alcuna tutela INAIL come i corpi militari ed i vigili del fuoco.
Lo scopo del SINP è quello di monitorare l’evento infortunistico nel suo complesso in modo da attuare misure di prevenzione e protezione in modo mirato.
La banca dati è gestita dall’INAIL e ad essa dovranno confluire telematicamente i dati che, prima del suo avvio, non venivano tracciati o tracciati settorialmente senza essere oggetto di una valutazione globale. Nel novero dei dati non tracciati troviamo anche gli infortuni in franchigia poiché il T.U. INAIL non ne prevede l’obbligo di denuncia.
In realtà, nella pratica quotidiana, alcuni soggetti hanno provveduto all’invio della denuncia anche nel caso di infortuni con assenza fino a tre giorni ma il fenomeno è estremamente limitato e non può essere utilizzato come parametro statistico di riferimento.
Comunicazione di infortunio
La comunicazione di infortunio si rende necessaria per colmare una lacuna data dal fatto che fino ad oggi sono stati considerati, ai fini statistici, solamente gli eventi indennizzati. Per una corretta analisi del fenomeno è indispensabile conoscere la dimensione numerica degli eventi non indennizzati perché in franchigia.
Il fatto che non sia prevista l’erogazione di un’indennità di temporanea, aggiunto alla necessità di aggregare i dati in forma anonima, comporterà una compilazione più “leggera” del modello di comunicazione che, per previsione normativa, dovrebbe essere trasmesso unicamente con il canale telematico.
Dalla statistica globale continueranno ad essere esclusi gli infortuni con ripresa del lavoro il giorno stesso dell’evento (o nel turno successivo) ed i quasi infortuni che, però, sono presi in esame dai singoli datori di lavoro nel proprio sistema di gestione della sicurezza.

