Indicazioni per l'aggiornamento del PEI (piano di emergenza interno) e trasmissione dei dati alla Prefettura per l'elaborazione del PEE (piano di emergenza esterno)
La presente per segnalare l’avvenuta pubblicazione su GURI n. 240 del 07/10/2021 del DPCM recante “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.”
Con riferimento all’art.26-bis del DL 113/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 132/2018, si rammenta che i Gestori degli impianti di gestione rifiuti sono obbligati a redigere il PEI, da aggiornare ogni 3 anni, allo scopo di controllare e prevenire eventuali incidenti (quali ad esempio gli incendi) così da tutelare la salute umana e l’ambiente.
Il nuovo DPCM definisce ora:
- le linee guida per la predisposizione del PEE da parte delle Prefetture;
- le informazioni utili che il Gestore dovrà predisporre e inviare alla Prefettura, ai sensi dell’art.26-bis, tramite apposita modulistica, entro il 06/12/2021.
Schematizzando le responsabilità:
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GESTORE |
PREFETTO |
Legge 132/2018 |
Elaborazione PEI
Entro il 04/03/2019 |
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DPCM 27/08/2021 |
Integrazione PEI con nuove informazioni
Entro il 06/12/2021 |
Elaborazione PEE
Entro il 06/12/2021 |
Le prescrizioni del Decreto:
- SI APPLICANO agli impianti di stoccaggio rifiuti autorizzati come D15 e/o R13 ed agli impianti di lavorazione rifiuti autorizzati da D1 a D14 e/o da R1 a R12.
- NON SI APPLICANO agli impianti che rientrano nell’ambito del D.lgs. n. 105/2015 (Direttiva Seveso).
Le informazioni che il Gestore deve inviare al Prefetto entro il 6/12/2021 riguardano:
- allegato B: metodo ad indici per la classificazione del rischio di incendio negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
- allegato C.1: scheda di segnalazione (anche telefonica) dell’evento incidentale del gestore.
- allegato C.2: modulo di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulle informazioni relative all’impianto, ai sensi dell’art. 26-bis, c.4 del DL 4/10/2018, ovvero:
- dati generali dell’installazione e dell’impianto;
- inquadramento area localizzativa dell’impianto;
- tipologia di impianto (smaltimento/recupero/ecc.);
- descrizione sintetica dell’impianto;
- classificazione ed identificazione dei rifiuti gestiti;
- caratteristiche di pericolo dei rifiuti gestiti;
- sezione di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti;
- dati sulla sicurezza e prevenzione incendi;
- nominativi addetti all’emergenza.
A tale modulo il Gestore dovrà allegare altresì:
- la classificazione del rischio di incendio mediante metodo ad indici di cui all’allegato B, e relativa relazione tecnica, eventuali elaborati grafici e check-list a firma di tecnico abilitato iscritto ad un ordine/collegio;
- planimetria generale dell’impianto;
- planimetria antincendio.
Infine, l’allegato A del DPCM prevede che il Gestore dell’impianto:
- informi il Prefetto in caso di modifica/voltura/revoca dell’autorizzazione, ovvero di variazione dei presidi ambientali e di sicurezza, ritrasmettendo ove necessario il modulo di cui all’allegato C.2;
- invii al Prefetto le schede aggiornate in caso di modifiche relative ai dati sensibili di frequente variazione (n. di telefono reperibili, recapiti, referenti, sostanze, target vulnerabili, ecc.).
Per una consultazione più approfondita della normativa scarica il DPCM 27 agosto 2021