Applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del COVID-19 nei luoghi di lavoro
Facciamo chiarezza sul ruolo del Comitato aziendale nel periodo di emergenza
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Il giorno 24 aprile 2020 è stato integrato il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020.
L'aggiornamento si è reso necessario in vista dell'avvio della Fase 2 che prevede la ripresa graduale delle attività professionali e produttive .
Il documento tiene conto dei vari provvedimenti emanati dal Governo, dal Ministero della Salute e contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Con il ricorso al lavoro agile e agli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
Il medesimo Protocollo è inserito come “allegato 6” al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.
Applicazione del Protocollo: Comitato
All'interno del Protocollo, al punto 13, è prevista la costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
A seguito dell'entrata in vigore del DPCM 24/04/2020, vengono di seguito elencate alcune importanti novità:
- per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
- nell’ambito dei DPI già individuati, è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.