Indirizzi regionali per verifica di sussistenza e modalità di presentazione della relazione di riferimento
E’ stato pubblicato sul BURL del 22/04/2016 la DGR 18 aprile 2016 - n. X/5065 "Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) - Indirizzi per l’applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 «Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera V-Bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»".
La procedura di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la relazione di riferimento è trasmessa all'autorità competente e a ARPA competente nei tempi previsti esplicitamente nell’autorizzazione, o comunque entro 3 mesi dalla pubblicazione della delibera (22 aprile 2016).
L’eventuale relazione di riferimento è trasmessa nei tempi previsti esplicitamente nell’autorizzazione, o comunque entro 9 mesi dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga la necessità di presentare la relazione di riferimento, oppure entro il termine di 9 mesi, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell’autorità competente in esito all’esame della verifica preliminare effettuato nell’ambito dell’attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento
L'allegato 2 della delibera entra invece nei dettagli delle indicazioni fornite per la predisposizione della verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento. |