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Marzo 2014
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SCADENZE AMBIENTALI

 




DENUNCIA ACQUE PUBBLICHE DERIVATE NEL 2013
TERMINE 31 MARZO 2014
 
Le aziende che derivano acque pubbliche (da pozzo, sorgente o corso d`acqua superficiale) per uso connesso ad attività aventi fini di lucro devono inviare la denuncia delle quantità di acque prelevate entro il 31 marzo .
 
Sono esclusi i prelievi definiti domestici ("Per uso domestico si intende l’estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, ovvero da parte dell’affittuario o dell’usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, e la sua destinazione all’uso potabile, ivi compreso quello igienico, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro")
 
La mancata trasmissione dei risultati delle misurazioni delle portate e volumi di acqua pubblica prelevati è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro.
La denuncia annuale delle acque derivate nel 2013 va inviata:
  • al proprio ente gestore del servizio idrico.
PAGAMENTO CANONE ACQUE 2014
TERMINE 31 MARZO 2014
 
I canoni annui di uso delle acque pubbliche nel territorio della Regione Lombardia devono essere versati anticipatamente: per l'anno in corso entro il 31 marzo.
 
F -GAS: DICHIARAZIONE DATI RIFERITI AL 2013
ENTRO IL 31 MAGGIO 2014
 
Entro il 31 maggio 2014 è obbligatorio compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione devono essere effettuate dall'operatore esclusivamente attraverso la pagina web ISPRA dedicata alla dichiarazione F-gas.
Il D.P.R. 43/2012 all'art 2, co.2, stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
 
DICHIARAZIONE ANNUALE PILE E ACCUMULATORI
ENTRO IL 31 MARZO 2014
 
I produttori di pile e accumulatori (chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata) comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C D. Lgs. 188/2008.
La presentazione della comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2013 da parte dei produttori iscritti al registro nazionale pile e accumulatori  deve essere effettuata in via telematica tramite il sito http://www.registropile.it/
La sanzione prevista per la mancata comunicazione al registro nazionale varia da euro 2.000 ad euro 20.000.
 
MUD
Come di consueto, anche nel 2014 il MUD va presentato ENTRO IL 30 APRILE.
 
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti alla comunicazione i seguenti soggetti:
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

ENTRATA IN VIGORE DEI CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI

È operativo dal  18 marzo 2014 il Decreto interministeriale 06/03/2013 che stabilisce che, per poter erogare la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i docenti (anche interni all'azienda) devono necessariamente poter dimostrare, con idonea documentazione (es. attestazioni, lettere ufficiali di incarico, etc.), di possedere almeno uno dei criteri indicati dal Decreto interministeriale indicato.
 
In particolare, i criteri di qualificazione individuati dal decreto dovranno essere posseduti dai soggetti che svolgeranno (come detto, anche internamente all'azienda) il ruolo di "formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro", con riguardo in particolare a: 
  • corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti previsti dall’art. 37 (secondo l`Accordo Stato Regioni 21/12/11);
  • corsi di formazione per il datore di lavoro-RSPP previsti dall’art. 34 D. Lgs. 81/08 (secondo l`Accordo Stato Regioni 21/12/11).
 
L'unica eccezione è prevista per i datori di lavoro che, fino al 18 marzo 2016, potranno continuare ad erogare direttamente la formazione ai propri lavoratori anche senza il possesso di uno dei criteri indicati dal decreto, a condizione però che siano in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP come previsto dall’art. 34 D. Lgs. 81/08 (nel rispetto dunque delle condizioni dell`Accordo Stato Regioni 21/12/11).
Dal 18 marzo 2016, quindi, anche i datori di lavoro dovranno dimostrare di possedere uno dei criteri indicati dal decreto per continuare a erogare la formazione direttamente.
All’interno del n. 50 del mese di giugno 2013 della rivista Azienda Sicura è riportato il dossier con la presentazione di tutti i requisiti richiesti ai formatori.

SETTORE SANITARIO:
PREVENZIONE DELLE FERITE
DA TAGLIO
E DA PUNTA




Il 25 marzo 2014 entra in vigore il Titolo X bis del D. Lgs. 81/08 relativo alla protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore sanitario e ospedaliero.
Il D. L.gs 19 del 19/02/2014 (pubblicato in G.U. il 10/03/2014), che costituisce attuazione della Direttiva Europea 2010/32/UE, ha infatti previsto l`introduzione nel D. Lgs. 81/08 di specifiche disposizioni sul tema.
I luoghi di lavoro interessati sono, ai sensi dell`art. 286 ter, le strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro.
Gli articoli introdotti nel D. Lgs. 81/08 (dal 286 bis al 286 septies) si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro sopracitati, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Sono inclusi nella definizione di lavoratori dell’art. 286 bis, e rientrano dunque nel campo di applicazione del Titolo, anche i c.d. "subfornitori" che trovano all`interno del decreto una propria definizione. Risulta in particolare "subfornitore" "ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all`assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro".

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