Molte le novità introdotte dal cosiddetto "Decreto del fare" in materia di sicurezza sul lavoro.
Alcune richiedono decreti successivi o altri atti amministrativi, per cui ne parleremo nei prossimi numeri di Azienda Sicura.
Rilevante è la modifica del comma 11 dell’art. 71, relativamente alle modalità di richiesta delle verifiche di Legge delle attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII del Dlgs 81/08
Verifiche periodiche successive alla prima
"… sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL, o da soggetti pubblici o privati abilitati."
È la modifica più importante, secondo la quale il datore di lavoro può chiedere direttamente al soggetto abilitato l’esecuzione delle verifiche, indirizzando a quest’ultimo la domanda e non più all’ASL.
Prima verifica
"… Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati.
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati."
La prima verifica non deve più essere eseguita dopo 2, 3, 4 o 5 anni a secondo della periodicità che caratterizza l’attrezzatura, ma entro i 45 giorni dalla domanda di messa in servizio. Il datore di lavoro, contestualmente alla comunicazione di messa in servizio dovrà quindi chiedere anche la prima verifica periodica.
Rimangono dei dubbi per le attrezzature in pressione dove, ai sensi del DM 329/04, oltre alla prima verifica periodica, è richiesta anche la “verifica di messa in servizio” che dovrà essere eseguita anch’essa entro i 45 giorni sopra indicati. |