IN BREVE |
ESPOSIZIONE
A CAMPI ELETTRO-MAGNETICI
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All’interno del Titolo VII, Capo IV del D. Lgs. 81/08, vengono imposti specifici principi di prevenzione e protezione dei lavoratori da rischi correlati dall’esposizione a campi elettromagnetici.
Con il 30 aprile 2012 scade il termine di attuazione della Direttiva Europea 2004/40/CE, così come modificata dalla Direttiva 2008/46/CE già recepita nel nostro Ordinamento e richiamata all’interno del D. Lgs. 81/08.
Gli obblighi generali di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori erano già previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 81/08 e ribaditi per quanto riguarda gli Agenti Fisici dall’art. 181 del D. Lgs. 81/08 ma a partire dal 01 maggio 2012 gli organi di vigilanza potranno richiedere gli specifici documenti di valutazione del rischio e sanzionare l’eventuale inottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa.
Nel caso si sia già provveduto ad effettuare la valutazione del rischio specifico è necessario solamente verificare che il documento sia ancora rispondente all’attuale realtà lavorativa. Se sono trascorsi più di quattro anni dalla data di effettuazione della valutazione, la valutazione ed il documento vanno aggiornati.
Nel caso in cui non si abbia mai provveduto ad effettuare valutazioni del rischio specifico è necessario procedere come previsto dall’art. 209 del D. Lgs. 81/08:
effettuare una valutazione semplificata qualora in azienda siano presenti determinate tipologie di impianti ed attrezzature, si tratta delle cosiddette sorgenti giustificabili per le quali la condizione espositiva non comporta apprezzabili rischi per la salute e non è dunque necessario procedere con valutazioni del rischio più dettagliate.
Tali sorgenti sono state elencate seppure a livello indicativo dal documento predisposto dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome (vedi allegato).
In tutti gli altri casi è necessario, ai fini della valutazione del rischio, prevedere anche l’effettuazione di una specifica campagna di misurazioni. Anche in questo caso, il documento di coordinamento prevede un elenco di sorgenti che debbano essere certamente misurate. |
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PRIVACY: SEMPLIFICAZIONI REALI
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Con i decreti cosiddetti "liberalizzazioni" e " semplificazioni" sono state apportate modifiche radicali al D.Lgs. 196/2003, "Codice della privacy".
L'aspetto più rilevante, che interessa tutte le aziende, è che ora l'intera normativa tutela esclusivamente i dati personali delle persone fisiche. Risultano perciò esclusi tutti i dati riferiti a società, enti, associazioni, ecc. (art. 40, comma 2, lettera a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.).
Per la maggior parte delle aziende, pertanto, l'applicazione della normativa è da considerare solo in riferimento alla gestione del personale, a meno che l'attività propria dell'azienda veda persone fisiche tra i clienti, fornitori, utenti dei servizi gestiti.
Il secondo aspetto riguarda invece la completa soppressione del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) dei dati, nel testo del Codice della Privacy (art. 45 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5).
Pertanto non ne è più richiesta la redazione e l'aggiornamento annuale.
Con la soppressione del DPS è decaduta anche la necessità di redigere una autocertificazione con data certa da parte di tutte le aziende che gestiscono dati sensibili (quali, ad esempio, quelli relativi alle assenze per malattia del personale), introdotta da un decreto del precedente governo durante la scorsa estate.
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FORMAZIONE LAVORATORI

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Sul sito di Farco Group è ora disponibile la proposta di incontri formativi per adempiere all'obbligo introdotto con l'accordo Stato-Regioni entrato in vigore lo scorso 26 gennaio.Clicca qui per visualizzare la presentazione degli incontri.
Nel frattempo è stato definito anche l'accordo sulla formazione e la qualifica dei lavoratori che utilizzano specifiche attrezzature (muletto, gru, macchine movimento terra, ecc.). L'entrata in vigore è fissata al 12 marzo 2013, per cui avremo modo di approfondire l'argomento anche all'interno della rivista cartacea "Azienda Sicura". Per chi fosse interessato, è possibile consultare il testo dell'accordo nel sito di Farco Group, cliccando qui. |
APRILE,
MESE DI SISTRI, MUD, GESTIONE RIFIUTI
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Tra qualche giorno invieremo un nuovo numero di Azienda Sicura Flash per informazioni più dettagliate sulle scadenze relative alla gestione dei rifiuti, mentre si attende una risposta dal Governo alla richiesta di Confindustria di non procedere al pagamento di alcun contributo per il Sistri per l'anno 2012.
Per ora ricordiamo solo le date:
- dichiarazione mud/sistri: scadenza presentazione 30 aprile 2012
- pagamento contributo sistri per l’anno 2012: 30 aprile 2012
- entrata in vigore del sistema Sistri: 30 giugno 2012 |
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Tutti i numeri di Azienda Sicura Flash sono consultabili sul sito www.farco.it, utilizzando il nome utente e la password fornite al momento della sottoscrizione dell’abbonamento al servizio di consulenza di Sintex. | |