AUTOCERTIFICAZIONE,
VALUTAZIONE DEI RISCHI,
PROCEDURE STANDARDIZZATE
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È finalmente in corso di definizione e di chiarimento l’obbligo di valutazione dei rischi per le aziende che occupano meno di 50 e meno di 10 lavoratori. Secondo la normativa vigente infatti “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Tali procedure avrebbero dovuto essere approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro; in assenza delle stesse, i datori di lavoro, dal primo luglio 2012, avrebbero dovuto effettuare la valutazione dei rischi in sostituzione dell’autocertificazione ammessa fino al 30 giugno 2012.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono invece effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle stesse procedure standardizzate.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, nella seduta del 16 maggio 2012, ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori.
Un decreto interministeriale dovrà ora recepire le indicazioni della commissione dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Al momento dell’entrata in vigore delle procedure, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori dovranno quindi procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08 e di conseguenza sarà anche sospeso il regime transitorio che consente di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
L’autocertificazione è infatti ammissibile, secondo l’articolo 29 comma 5 del D. Lgs. 81/08 fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e comunque non oltre il 30 giugno 2012, termine quest’ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto legge del 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”.
Si ricorda che l’utilizzo di autocertificazione e/o procedure standardizzate, non è consentito alle attività:
- aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g), cioè:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.
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