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Lavoratrici in età fertile: cosa deve fare il Datore di Lavoro?

Ai sensi del D. Lgs. 151/2001 il datore di lavoro informa tutte le dipendenti in età fertile circa le procedure da attuare in caso di gravidanza e in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.


La legislazione italiana tutela esplicitamente le lavoratrici madri a partire dall’Art. 37 della Costituzione che riconosce alla donna gli stessi diritti e le stesse retribuzioni dovute agli uomini e garantisce alla lavoratrice “condizioni di lavoro che assicurino alla madre ed al bambino una speciale ed adeguata protezione”.

La disciplina speciale relativa alla tutela delle lavoratrici madri è costituita dal D.Lgs. n. 151/01.

 

Obblighi del Datore di Lavoro

Ai sensi della D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro informa tutte le dipendenti in età fertile circa le procedure da attuare in caso di gravidanza e in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 151/01 il datore di lavoro ha effettuato, in collaborazione con il medico competente, la valutazione dei rischi relativi a tutte le mansioni per le donne lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

Il Datore di lavoro ha provveduto ad informare tutte le lavoratrici in merito all’esito della valutazione dei rischi effettuata, con particolare riferimento alla possibile presenza di attività incompatibili alla mansione svolta.

Alla consegna dell'informativa la lavoratrice è tenuta ad apporre la propria firma su un registro, documentando così l’avvenuta ricezione e comprensione dell’informativa.