Entro il 3 marzo dovrà essere predisposto un Piano di Emergenza interno per gli impianti esistenti
La Legge n. 132 del 1º dicembre 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, ha convertito con modificazioni il DL n.113 del 4 ottobre 2018, c.d. "DL sicurezza" e ha introdotto anche un articolo specifico riferito agli impianti di stoccaggio e di lavorazione rifiuti (art. 26-bis).
Il nuovo articolo prevede l'obbligo, per tutti gli impianti di stoccaggio (quindi autorizzati in R13 e D15) e gli impianti di lavorazione dei rifiuti, di stilare un piano di emergenza interno con lo scopo di:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
Il piano di emergenza interno dovrà essere predisposto dagli impianti esistenti entro il 3 marzo 2019.
L'articolo prevede inoltre l'invio di informazioni al Prefetto per una successiva predisposizione di un piano di emergenza esterno (entro dodici mesi dall'invio delle informazioni).
Con un Decreto del Presidente della Camera dei Ministri di prossima emanazione saranno stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
Al momento non risultano definite sanzioni correlate al mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 26-bis.
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