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Sottoprodotti e non rifiuti: L'Emilia Romagna istituisce il registro

Istituito l'Elenco Regionale dei sottoprodotti dell'Emilia Romagna per tutte quelle imprese che intendono aderire al nuovo sistema di riconoscimento


La  Regione  Emilia-Romagna  ha  istituito  l'Elenco  regionale  dei sottoprodotti  al  quale  possono  iscriversi  tutte  le  imprese  del  territorio che  intendono  aderire  volontariamente  al  nuovo  sistema  di riconoscimento.

Si intende come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

La  Dgr Emilia-Romagna  2260/2016, oltre a istituire  il  nuovo  elenco,  affida  alla Regione  il compito di formalizzare le caratteristiche che i processi produttivi  e  le  sostanze  esitanti  dagli  stessi  devono  rispettare  ai  fini dell'iscrizione  nell'Elenco.

L'istanza di iscrizione dovrà essere accompagnata da un'apposita relazione che dimostri la conformità ai requisiti stabiliti dalle determine regionali e  dall'articolo  184-bis  del  Dlgs  152/2006.  In  caso  di  esito  positivo,  le imprese  otterranno  un  attestato  di  iscrizione  con  cui  accompagnare  il trasporto  dei  materiali  e  dovranno  relazionare  la  Regione  con  cadenza annuale.

La  mancata  adesione  al  nuovo  sistema  di  riconoscimento,  in  ogni  caso, non pregiudica la possibilità di dimostrare la qualifica di sottoprodotti con le diverse modalità consentite dall'ordinamento.