Si è ampliato il catalogo degli interventi che possono essere realizzati senza alcuna comunicazione al Comune
Con il Decreto Legislativo 222/2016 (c.d. Decreto SCIA 2) si amplia il raggio degli interventi che possono essere realizzati senza alcuna comunicazione al Comune.
Tra le principali novità:
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il riassetto dei titoli edilizi;
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l’ampliamento degli interventi in edilizia libera;
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individuate nuove attività rientranti nell’ambito della SCIA;
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l’introduzione della tabella unica nazionale con tipologia di intervento e corretto titolo abilitativo;
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la segnalazione certificata di agibilità al posto del certificato di agibilità.
Il decreto, che modifica il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), individua le cinque procedure edilizie principali: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), permesso di costruire e Scia alternativa al permesso di costruire. Scompaiono quindi la Dia e la Cil.
Il testo fa rientrare nell’edilizia libera alcuni interventi per i quali è stata finora necessaria la Cil. Si tratta dell’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici, della pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità, della realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro e dell’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.
Si può utilizzare la Cila per il restauro e il risanamento conservativo che non interessa le parti strutturali dell’edificio.
La Scia dovrà essere utilizzata per gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio e gli interventi di ristrutturazione edilizia.
La Scia alternativa al permesso di costruire è ammessa per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi, interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. In questi casi, data la complessità degli interventi, non è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la segnalazione, ma si deve attendere il termine di 30 giorni (come accadeva con la Dia).
Il permesso di costruire va richiesto per gli interventi di nuova costruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati.
Snellita anche la certificazione dell’agibilità degli immobili; il decreto, infatti, introduce la possibilità di presentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista che assevera sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità che la conformità dell'opera al progetto presentato.

