Cassazione: reato penale in caso di controllo dei lavoratori senza l'Accordo Sindacale o autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro
Serve l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o l'accordo sindacale per un impianto di videosorveglianza che inquadri aree in cui, anche occasionalmente, il personale dell'azienda si trovi a svolgere la propria attività
Con sentenza n. 51897 del 6 dicembre 2016, la Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l’installazione di sistemi di videosorveglianza che consentano il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori costituisce reato penale in caso di assenza dell’accordo sindacale o di autorizzazione degli ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro.
Il reato sussiste anche in presenza delle modifiche apportate all’art. 4 della Legge 300/1970 dal Jobs Act (articolo 23 del Decreto legislativo n. 151/2015).
Si ricorda, perciò, che è necessaria l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o l'accordo sindacale per ogni impianto di videosorveglianza che comprenda nel proprio campo di osservazione aree in cui, anche occasionalmente, il personale dell'azienda si trovi a svolgere attività lavorativa, anche se l'impianto è stato installato esclusivamente per ragioni di sicurezza o tutela del patrimonio.

