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Cassazione: reato penale in caso di controllo dei lavoratori senza l'Accordo Sindacale o autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro

Serve l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o l'accordo sindacale per un impianto di videosorveglianza che inquadri aree in cui, anche occasionalmente, il personale dell'azienda si trovi a svolgere la propria attività


Con  sentenza  n.  51897  del  6  dicembre  2016,  la  Sezione  penale  della  Corte  di  Cassazione  ha affermato che l’installazione di sistemi di videosorveglianza che consentano il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori costituisce reato penale in caso di assenza dell’accordo sindacale o di autorizzazione degli ispettori della Direzione Territoriale del  Lavoro. 

Il  reato  sussiste  anche  in  presenza  delle  modifiche  apportate all’art.  4  della  Legge 300/1970 dal Jobs Act (articolo 23 del Decreto legislativo n. 151/2015).

Si ricorda, perciò, che è necessaria l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o l'accordo sindacale per ogni impianto di videosorveglianza che comprenda nel proprio campo di osservazione aree in cui, anche occasionalmente, il personale dell'azienda si trovi a svolgere attività lavorativa, anche se l'impianto è stato installato esclusivamente per ragioni di sicurezza o tutela del patrimonio.