Cosa sono i gas fluorurati a effetto serra e cosa stabilisce il Regolamento UE per l'obbligo della comunicazione alla Commissione Europea
I gas fluorurati ad effetto serra, ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni (refrigeranti in apparecchiature di condizionamento d'aria e refrigerazione, agenti estinguenti in impianti di protezione antincendio, propellenti per aerosol medicali e tecnici, ecc.), presentano un potenziale, anche elevato, di contributo al riscaldamento globale del pianeta, determinato dall'intrappolamento della radiazione termica irradiata dalla superficie terrestre tra la superficie stessa e la troposfera (cosiddetto "effetto serra").
Secondo l’articolo 2 del Regolamento UE n. 517/2014 i gas fluorurati ad effetto serra sono gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo e altri gas ad effetto serra, contenenti fluoro elencati nell’Allegato I o miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze.
Relativamente alle miscele, ai fini della Dichiarazione F-Gas, quelle da considerare sono tutte quelli che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri:
- contengono almeno una delle sostanze pure elencate nell’Allegato I;
- il GWP complessivo della miscela deve essere maggiore o uguale di 150.
Per tale motivo, da ormai un decennio l'azione del legislatore comunitario in materia ambientale è finalizzata al contenimento, alla prevenzione ed alla riduzione delle emissioni nell'ambiente di tali gas, prima attraverso il Regolamento (CE) n. 842/2006, quindi mediante il Regolamento (CE) n. 517/2014 che ha abrogato e sostituito il precedente provvedimento.
In questo quadro legislativo, a livello nazionale italiano è in vigore da alcuni anni il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, tramite cui il nostro legislatore ha inteso dare attuazione al Regolamento (CE) n. 842/2006.
Tra le varie disposizioni, il decreto stabilisce un sistema di comunicazione delle informazioni riguardante l'entità delle emissioni in atmosfera di gas fluorurati ad effetto serra da talune apparecchiature fisse, imperniato su apposite dichiarazioni annuali poste a carico delle persone fisiche o giuridiche che esercitano l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature stesse.
In concreto, le dichiarazioni F-Gas devono essere trasmesse entro il 31 maggio di ciascun anno, in riferimento all'anno solare precedente, con modalità telematica attraverso la rete SINAnet dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione sono individuati nella figura dell'operatore, inteso quale il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

