ATS di Brescia ha rilevato la scorretta applicazione sul territorio della sorveglianza sanitaria sul rischio biologico nei confronti dei lavoratori addetti al primo soccorso
ATS di Brescia ha rilevato la scorretta applicazione sul territorio della sorveglianza sanitaria sul rischio biologico nei confronti dei lavoratori addetti al primo soccorso.
Per tale motivo ATS ha diffuso tra i componenti del comitato art. 7 d.lgs. 81/08 con preghiera di diffusione alle imprese, una specifica nota che, per comodità, si riporta integralmente di seguito.
La nomina di addetto al primo soccorso di fatto non è (e non può essere equiparata) ad una mansione specifica. Per questo non sussiste l’obbligo normativo per queste figure, di svolgere accertamenti nell’ambito della sorveglianza sanitaria da parte ed a spese del datore di lavoro;
- Anche al di fuori degli accertamenti sanitari obbligatori, non si ravvisa la necessità di sottoporre gli addetti a controlli per HIV in quanto, come ben evidenziato anche nel recente Manuale informativo “Il rischio biologico per i soccorritori non sanitari dell’emergenza” INAIL Edizione 2012, l’unica metodica realmente preventiva (per tutti i soggetti coinvolti nel soccorso) nei confronti del rischio biologico derivante da manovre di primo intervento consiste nella adeguata formazione, dotazione e corretto utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuale (DPI). Inoltre nel caso specifico del Virus HIV non potrebbe essere proposta una copertura vaccinale.
- il D.Lgs 81/08 all’articolo 25 obbliga il medico competente alla collaborazione con il datore di lavoro e RSPP all’attività di informazione e formazione ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso aziendale.
- la Legge 135 del 5/06/1990 all’articolo 6 vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti, l’esistenza di uno stato di sieropositività e la stessa Legge all’art. 5 comm.5 vieta esplicitamente che l’eventuale ed accertata infezione da HIV possa essere motivo di discriminazione.
Per quanto sopra esposto si ritiene che la pratica di richiedere l’esecuzione di TEST HIV con refertazione non anonima agli addetti al primo soccorso sia da ritenersi indebita in quanto non rientra nei casi previsti dalla normativa vigente per la sorveglianza sanitaria, non utile ai fini preventivi ed inutilmente onerosa per il datore di lavoro .
Inoltre si ritiene che tale prassi possa essere lesiva della privacy personale e motivo di discriminazione all’interno della realtà lavorativa.

